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Articolo 1 –  Obbligo della tutela della salute dei non fumatori

1. Il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare la normativa vigente inerente la tutela della salute dei non fumatori nei locali scolastici ove vige il divieto di fumo. I riferimenti normativi principali al momento dell’approvazione del presente articolo sono:

Legge 11/11/1975, n. 584

Legge 24/11/1981, n. 689

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995

Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4

Legge 28/12/2001, n. 448

Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51come modificato come modificato dall’art. 7 della L. 31 ottobre 2003, n. 306 e Provvedimento attuativo

 

Articolo 2 – Locali scolastici in cui vige il divieto e ove vanno apposti i cartelli di divieto di fumo

1. Il divieto di fumo vige in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, refettorio, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, direzione didattica, e ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici. 

2.In ciascun locale va apposto il cartello di divieto di fumo con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

3. Considerato il ruolo dell’istituzione scolastica nell’ambito della promozione dei comportamenti corretti a tutela dello “star bene” individuale e collettivo, e considerato  l’impegno del circolo in merito allo svolgimento di attività di educazione alla salute, come previsto dal P.O.F., tutto il personale scolastico interno ed esterno, gli eventuali esperti assunti a qualunque titolo dal Dirigente Scolastico e i genitori sono invitati ad astenersi dal fumare anche nei luoghi non chiusi (cortili, giardini, terrazzi, ecc.), nelle situazioni di presenza degli alunni.

 

Articolo 3 - Soggetti previsti per la vigilanza sul divieto di fumo, l’accertamento e la contestazione delle infrazioni.

Il Dirigente Scolastico individua tra i dipendenti un soggetto per ogni edificio appartenente all’istituzione scolastica, cui assegnare l’incarico di vigilanza sul divieto di fumo, l’accertamento e la contestazione delle infrazioni.

 

Articolo . 4- Procedure per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni

 1.  Come si accerta l’infrazione

in caso di trasgressione, il soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento dell’infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione, predisposto dalla direzione didattica o acquistato presso le ditte di modulistica, in triplice copia, di cui una va consegnata al trasgressore. Se per qualunque motivo, non sia stato possibile consegnare una copia al trasgressore, il verbale verrà notificato dal Dirigente Scolastico secondo le consuete procedure.

2.  Importo della contravvenzione

L’art. 16 della  689/1981 consente il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione.  In questo caso l’importo può essere o un terzo del massimo, o il doppio del minimo, se più favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo è più favorevole il doppio del minimo (50 euro). Quindi l’importo della multa da indicare nell’apposito modulo è di 50 euro.  Poiché gli importi minimi e massimi attualmente previsti possono essere modificati da norme successive, la quantificazione indicata dovrà essere aggiornata in base alle norme vigenti.

3) Come si paga la contravvenzione   

Il modulo di contestazione deve riportare le modalità di pagamento. Ove non sia diversamente indicato da specifiche normative regionali si applica quanto segue:

si può pagare direttamente al concessionario del Servizio di Riscossione Tributi del  Comune  compilando apposito modulo.   

si può delegare la propria banca al pagamento, sempre utilizzando lo stesso modulo fornito dal Servizio Riscossione Tributi

si può pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato al suddetto Ufficio Riscossione Tributi

Il funzionario che ha accertato l’infrazione non può assolutamente ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, ai sensi delle leggi vigenti.

4. Verifica avvenuto pagamento

L’autore della trasgressione, effettuato il versamento, deve consegnare copia del modulo utilizzato per il pagamento al soggetto preposto alla vigilanza e all’accertamento dell’infrazione, il quale a sua volta rilascerà una ricevuta.

5. Rapporto al Prefetto

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta giorni), il soggetto che ha accertato la violazione redigerà un rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, indirizzato al Prefetto. Tale rapporto verrà inoltrato al Prefetto stesso dal Dirigente Scolastico.

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annamaria Paterni

 

 

 

 

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